ll “Decreto Green Pass” (DL 105/2021) ha introdotto novità per quanto concerne lo svolgimento delle attività economiche, ivi comprese quelle sportive, sociali e culturali.
L’articolo 3 comma 1 specifica l’obbligo di possesso di tale certificazione, ottenibile tramite vaccinazione, tampone o attestazione di guarigione da Covid, per accedere a:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici.
Non sono tenuti ad esibire la certificazione:
- coloro che non sono in età vaccinale (sotto i 12 anni)
- gli accompagnatori degli allievi minorenni (se non si fermano ad assistere alla lezione)
- coloro che risultino esserne esclusi per certificato medico.
L’obbligo di verificare il possesso del green pass e quindi dei relativi requisiti del tesserato spetterà direttamente al titolare della struttura, al gestore del servizio (art. 3, comma 4) o ad altra persona preposta.
Segnaliamo che essendo il tampone alternativo rispetto al vaccino (in termini di Green Pass) è in previsione un accordo con le farmacie per l’erogazione dei servizi a costi calmierati.
Tutti i nostri collaboratori rispettano le medesime regole dei tesserati.
Certi di riscontare il vostro sostegno nel rispetto delle leggi vigenti, e a tutela della salute di tutti, vi ringraziamo per la collaborazione.ù